Segnala un evento
HomeIn primo pianoSeparazione, divorzio, cessazione della convivenza more uxorio: a chi viene affidato l'animale...

Separazione, divorzio, cessazione della convivenza more uxorio: a chi viene affidato l’animale domestico?

di Samantha Soricone*Samantha-Soricone

Si stima che in Italia almeno una famiglia su due abbia con sé un animale domestico.

Nonostante l’elevato numero di persone che decidono di condividere la propria vita con un animale, in Italia non vi è, ad oggi, alcuna normativa di riferimento per il caso in cui una coppia scelga di porre fine alla propria unione e debba decidere con chi dei due rimane il predetto animale.

Sul piano legislativo, per il nostro codice civile gli animali sono beni mobili. Mentre sul piano sovranazionale un passo in avanti è stato fatto con il TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), modificato nel 2007 dal Trattato di Lisbona il quale prevede all’art. 13 che gli animali vengano considerati come “esseri senzienti
Rimane tuttavia un vuoto legislativo che crea spesso problematiche in ordine al destino dell’animale di famiglia nel caso di rottura della coppia.

Sul piano giurisprudenziale, il problema sembrerebbe non porsi nel caso in cui le parti decidano di porre fine alla propria unione di comune accordo.

I maggiori problemi sorgono invece quando questo accordo manca e si debba procedere giudizialmente.

Dinanzi ad un accordo che abbia ad oggetto anche l’affidamento ed il mantenimento dell’animale familiare alcuni Tribunali hanno ritenuto che

Deve essere omologato il verbale di separazione consensuale fra i coniugi nel quale si stabilisce, oltre all’affido condiviso dei figli minori e l’assegnazione della abitazione familiare al genitore collocatario, che il cane di famiglia vi resterà fino a quando i figli convivranno con il collocatario, stabilendo a carico dell’altro genitore un contributo economico per mantenere l’animale accanto a quello disposto in favore dei minori”. Così Tribunale di Modena, sez. II^, 8 gennaio 2018.

Secondo altri invece “In caso di contrasto tra i coniugi, il giudice della separazione non è tenuto ad occuparsi della assegnazione degli animali di affezione all’uno o all’altro, né della loro relazione con gli stessi; per contro in occasione della separazione consensuale, in presenza di accordi liberamente assunti dai coniugi, non vi è luogo a provvedere circa il merito degli stessi in quanto non urtano con alcuna norma cogente, né con principi di ordine pubblico”, così Tribunale di Como del 3 febbraio 2016 che richiama espressamente la precedente pronuncia del Tribunale di Milano, pressoché identica, del 2 marzo 2001.

Certamente significativo poiché lascia intravedere una possibile svolta in materia di decisioni aventi ad oggetto l’affidamento dell’animale di famiglia in caso di crisi della coppia è il caso oggetto della pronuncia del Tribunale di Sciacca del 19 febbraio 2019 secondo la quale, a prescindere dalla intestazione dell’animale risultante dal microchip, per l’affidamento dello stesso deve prediligersi il coniuge che consente il miglior sviluppo possibile della sua identità.

La pronuncia è altresì importante poiché enuncia espressamente che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela.

In questa ottica, l’auspicio è che divenga al più presto Legge una proposta presentata in Parlamento nel 2013 che prevede l’introduzione nel Codice Civile, tra gli altri, dell’articolo 455-ter, dal titolo “Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi” con il seguente testo:

In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio.”

Una norma così congeniata risolverebbe la questione del potere decisionale dei Giudici in ordine all’affidamento dell’animale, alla sua collocazione ed al suo mantenimento ed appare ancor più significativa laddove prevede che la stessa si applichi anche a tutte le ipotesi di convivenza more uxorio.

Ciò in analogia con quanto accade per i figli nati in regime di convivenza fra i genitori.

*Avvocato matrimonialista del Foro di Roma

Foto di Sven Lachmann da Pixabay

 

SCRIVI UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento!
Inserisci il tuo nome

- Advertisment -

più popolari