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Vaccino anti covid 19 ai minori: chi decide?

Dai primi di giugno è possibile somministrare il vaccino anti Covid 19 anche ai minori di diciotto anni: la questione ha subito posto non pochi problemi giuridici.

Va premesso anzitutto che siamo di fronte ad una ipotesi di vaccinazione non obbligatoria per la quale non esiste, a differenza di quella obbligatoria, una normativa in materia, come pure vedremo nel prosieguo.

Il primo dei quesiti che si pone è quello di comprendere a quale dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale del minore sia riconosciuto il potere di decidere la somministrazione o meno del vaccino in caso di disaccordo fra gli stessi.

La risposta è duplice a seconda che ci si trovi di fronte ad una coppia sposata o a genitori che, invece, si stiano separando o divorziando.

Nel primo caso, competente a decidere della materia è il Giudice cui il genitore potrà rivolgersi per le vie ordinarie, mentre nel secondo caso la competenza è rimessa senz’altro al Giudice chiamato a decidere della separazione o del divorzio.

Quanto ai criteri cui dovrà attenersi il Giudice adito nell’autorizzare o meno la vaccinazione del minore, posto che non ci sono ancora pronunce per tale specifico vaccino, occorre far riferimento alla giurisprudenza già formatasi per la somministrazione di altri e diversi vaccini.

Così il Tribunale di Milano con ordinanza del 21 dicembre 2017, resa in un caso di richiesta di autorizzazione di vaccinazione del minore contro il papilloma virus e della vaccinazione antimeningococcica B,C e anti-pneumococcica, il quale nel rigettare la domanda del genitore motiva la sua decisione sul presupposto della “scarsissima diffusione della meningite sul territorio dello Stato”.

Diametralmente opposta la decisione resa dalla Corte d’Appello di Napoli lo scorso agosto che in un caso di rifiuto di uno dei due genitori a prestare il consenso per la somministrazione al minore di un vaccino reso obbligatorio per legge ha invece riconosciuto il ruolo sociale etico ed economico delle vaccinazioni. Secondo la Corte: “Le vaccinazioni devono essere considerate come un “intervento collettivo”, in quanto oltre a proteggere il singolo permettono anche la protezione in collettività dei soggetti vulnerabili (ad es., immunodeficienti congeniti o immunodepressi, ecc.), permettendo in buona sostanza il controllo della trasmissione delle malattie oggetto del programma vaccinale. Il beneficio è dunque diretto, derivante dalla vaccinazione stessa che immunizza totalmente o parzialmente la persona vaccinata rispetto alle conseguenze di una patologia, e indiretto, in virtù della creazione di una rete di sicurezza a favore dei soggetti non vaccinati.
Ora è evidente che per la malattia innescata dal Covid 19 non può certo parlarsi di scarsa diffusione sul territorio italiano, sarà quindi difficile che l’orientamento dei giudici milanesi possa essere di riferimento per la relativa vaccinazione. Al contempo, l’orientamento adottato dalla Corte Napoletana potrebbe ritenersi fin troppo semplicistico per il siero anti Covid 19 sol che si consideri che in quel caso si trattava appunto di una ipotesi di vaccinazione resa obbligatoria
ex lege, mentre per il Covid 19 così non è.

Ad ogni modo in caso di controversia, anche per la somministrazione di tale ultimo vaccino, sarà possibile per il genitore adire il Giudice ex art. 337 ter c.c. il quale nominerà un proprio consulente tecnico che, valutata l’età, lo stato di salute, le malattie già contratte depositerà un’apposita relazione cui il Giudice dovrà far riferimento per decidere se autorizzare o meno il genitore richiedente alla vaccinazione del minore pur senza il consenso dell’altro.

Si tenga presente poi, il caso dei c.d. “grandi minori”, ovvero quei soggetti che seppur ancora minori, sono vicini alla soglia dei 18 anni. Per questi il Giudice potrà certamente disporre il loro ascolto tenuto conto che, nel nostro Ordinamento in casi particolari il minore può prestare attività lavorativa, sposarsi, interrompere il percorso scolastico, mentre nei procedimenti di separazione e divorzio può essere ascoltato il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed addirittura di età inferiore “se capace di discernimento” (cosi l’art. 336 bis c.c.)

Ricordiamo che in Italia, con il D.L. 7 giugno 2017 n. 73, (convertito in L. 119/2017) si sono resi obbligatori e gratuiti una serie di vaccini per i minori da zero a sedici anni.

Al riguardo, molto interessante sul punto è il Decreto con il quale il Tribunale di Modena il 19 dicembre 2017 ha stabilito che “Deve autorizzarsi uno dei genitori a sottoporre il figlio minore alle vaccinazioni previste dal piano vaccinale vigente anche senza il consenso dell’altro laddove il decreto legge 73/2017 ha previsto l’obbligatorietà e la gratuità delle somministrazioni e l’obiezione di coscienza in materia ben può essere oggetto di revoca trattandosi di un diritto soggettivo.

Il caso è di due genitori conviventi, entrambi contrari alla vaccinazione della loro figlia appena nata. Alcuni anni dopo i due si lasciano e il padre cambia idea divenendo favorevole alla immunizzazione della bimba.

Si rivolge al Giudice e questi, riconoscendo preliminarmente il diritto (soggettivo) del padre alla c.d. obiezione di coscienza ed alla possibilità per lo stesso di cambiare idea sulla vaccinazione alla di lui figlia, fa proprio il parere tecnico del Consulente all’uopo nominato autorizzando la vaccinazione della minore. Questi testualmente aveva accertato “non esservi controindicazioni alla somministrazione e che per ogni vaccinazione su citata il vantaggio consiste nella protezione della malattia, mentre il rischio consiste nell’accadimento a causa del vaccino, di effetti reazioni o eventi che provochino un danno irreparabile. Tale danno è estremamente raro, e per estremamente raro intendo cifre da uno su diecimila a uno su un milione di dosi

La materia certamente rimane delicata e mai come in questo caso tornano utili le parole di Marie Curie “Nella vita non c’è nulla da temere, solo da capire”.

Samantha-Soricone

di Samantha Soricone

Avvocato matrimonialista del Foro di Roma

 

 

Foto di Richard Duijnstee da Pixabay

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