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Calcio, scommessa multipla: il giocatore ha diritto alla vincita perché non conta il risultato della partita interrotta per invasione di campo

Il caso. Una persona scommette contemporaneamente su 13 partite di calcio (c.d. scommessa multipla ovvero riferita all’esito di più avvenimenti sportivi, una tecnica molto usata dagli scommettitori perché consente di aumentare le quotazioni delle singole partite e chiamata anche martingala), tra cui il risultato della partita Dinamo Bucarest/Slovan Liberec, interrotta all’86° minuto per invasione di campo dei tifosi della squadra di casa.

Allo scommettitore, che centrava il risultato di tutte le altre 12 partite, viene negato il diritto al pagamento della vincita sul presupposto che la scommessa andasse ritenuta valida limitatamente a questo ultimo evento rispetto al quale, tuttavia, non veniva maturato un risultato sul campo.

Il giocatore cita in giudizio l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Perde la causa in primo grado poiché secondo il Giudice di Pace in forza delle disposizioni vigenti in materia la scommessa per poter essere considerata valida deve fondarsi su un risultato maturato sul campo a nulla valendo la modificazione dello stesso, in via disciplinare, applicata dalla UEFA. Essendo stato certificato il risultato di 2-0 in favore della squadra ospite ed avendo puntato l’attore sulla vittoria dell’altra squadra avrebbe perso l’intera scommessa e, di conseguenza, il diritto a riscuotere la somma.

Lo scommettitore non si dà per vinto e ricorre ancora in giudizio.

Vince stavolta la causa in appello sul presupposto che l’Amministrazione avrebbe dovuto certificare il risultato dell’incontro in contestazione sulla base delle comunicazioni ufficiali e che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, non fosse stata fornita prova alcuna dell’avvenuta comunicazione del risultato (sfavorevole rispetto alla giocata dell’attore). Il Giudice dell’appello fonda la sua decisione sull’art. 6 commi 1,6,7 e 8 del D.M. n. 111 del 1° marzo 2006 in forza del quale il risultato dell’evento sportivo interrotto ed ufficializzato dalla UEFA al quale l’Amministrazione convenuta in giudizio avrebbe dovuto attenersi non era quello di 0-2 bensì l’interruzione della partita, con la conseguente invalidità della scommessa del giocatore ma limitatamente alla partita interrotta. E proprio in applicazione del richiamato articolo 6 riconosce allo scommettitore il diritto al pagamento della vincita calcolata escludendo il solo evento in contestazione.

L’Amministrazione ricorre in Cassazione ritenendo che il Giudice dell’appello avesse errato nell’applicare la normativa in materia non tenendo conto di quanto disposto dall’art. 6 comma 2° del richiamato Decreto Ministeriale il quale stabilisce “…che l’esito degli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa è quello che si realizza sul campo di gara; le sue eventuali modificazioni non incidono sull’esito già certificato ai fini delle scommesse”.

La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 15600 del 4 giugno 2021 dà ancora ragione allo scommettitore.

Ritengono infatti gli Ermellini che non vi fosse alcune errore nella motivazione posta a base della sentenza resa dal Giudice dell’appello avendo lo stesso applicato correttamente le disposizioni in materia più volte richiamate e, in particolare, l’art. 6 comma 7° del D.M 111/2006 che disciplina proprio il caso della c.d. scommessa multipla stabilendo che “Se uno o più avvenimenti oggetto di una scommessa multipla risultano non validi, la scommessa resta valida e all’avvenimento o agli avvenimenti non validi è assegnata quota uguale ad 1 (uno). L’applicazione delle maggiorazioni delle vincite per le scommesse multiple di cui all’art. 9, comma 4°, sono ricalcolate escludendo gli avvenimenti a cui è assegnata quota 1(uno)”.

Il giocatore quindi non solo si è visto riconoscere il diritto a riscuotere la propria vincita ma ha anche ottenuto la condanna dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato al pagamento delle spese processuali di tutti e tre i gradi di giudizio.

di Samantha Soricone*Samantha-Soricone

*Avvocato matrimonialista del Foro di Roma

Foto di Comfreak da Pixabay

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