Segnala un evento
HomeIn primo pianoFigli minori autorizzati dal giudice a vaccinarsi contro il covid-19 nonostante il...

Figli minori autorizzati dal giudice a vaccinarsi contro il covid-19 nonostante il parere contrario di uno dei due genitori

Il caso.

Due figli minori entrambi quattordicenni esprimono ai genitori la loro volontà di vaccinarsi contro il Covid-19 dopo essersi ampiamente informati ed aver tenuto conto anche dei pareri, discordanti, espressi dal padre, favorevole al vaccino, e dalla madre, contraria.

Il padre, stante il contrasto con l’altro coniuge e la volontà positiva manifestata dai ragazzi, decide di ricorrere al Tribunale ai sensi dell’art. 316 del Codice Civile.

Il 2^ comma di tale ultima norma consente, in caso di contrasto fra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore rispetto a questioni di particolare importanza, di ricorrere al Giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei alla tutela della prole.

Il Giudice, secondo quanto prescritto dal 3^ comma del predetto articolo, sente entrambi i genitori e dispone l’ascolto dei due figli quattordicenni.

Il Tribunale di Parma con decreto dell’11 ottobre 2021, all’esito di tali attività, attribuisce al padre il potere di decidere da solo in ordine alla somministrazione del vaccino anti Covid-19 ai figli minori e condanna la madre al pagamento delle spese processuali in favore del padre.

LE MOTIVAZIONI POSTE A BASE DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE.

Le motivazioni sottostanti il provvedimento in esame si fondano sostanzialmente su quattro punti cardine.

Il primo: la considerazione del Giudice circa le posizioni espresse dalla madre (contraria alla somministrazione del vaccino) ritenute contrarie ed abnormi rispetto a quelle della comunità scientifica ed in netto contrasto con la scienza medica nazionale ed internazionale in materia.

Il secondo: la circostanza che la posizione della madre omette di considerare a) le autorizzazioni alla vaccinazione degli over 12 provenienti sia dall’E.M.A. (Agenzia Europea per i Medicinali) che dall’A.I.F.A. (Agenzia Italiana del Farmaco) si fondano su dati scientifici che dimostrano inoppugnabilmente l’efficacia e la sicurezza dei vaccini anche per le persone rientranti in questa fascia di età; b) le esortazioni del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico che ha invitato i genitori a vaccinare i figli adolescenti, con l’auspicio della stessa presidenza che presto la vaccinazione possa estendersi anche agli under 12; c) le esortazioni del Comitato Nazionale di Bioetica che ha evidenziato come la vaccinazione degli adolescenti può salvaguardare in misura massima la loro salute e contribuire alla tutela della salute pubblica.

Il terzo: il rilievo circa l’opinione unanime della Comunità scientifica nazionale ed internazionale che ritiene i vaccini approvati altamente idonei a proteggere dalla malattia grave con un rapporto rischi/benefici in cui i benefici sono di gran lunga superiori in tutte le fasce di età, comprese quelle più giovani in cui la circolazione del virus è potenzialmente più elevata data la loro maggiore socialità.

Il quarto: il richiamo alla giurisprudenza formatasi sul punto nel più recente passato fra cui da ultimo la pronuncia, espressamente richiamata dal Giudice nel provvedimento in esame, emessa dal T.A.R. Trieste, Friuli -Venezia Giulia n. 216/2021 secondo cui “i quattro vaccini attualmente disponibili per l’infezione da Covid-19 non sono in fase di sperimentazione perché non può considerarsi tale la procedura di autorizzazione condizionata (c.d. Cma, Conditional marketing authorisation) da parte della Commissione, previa raccomandazione dell’Ema; si tratta di uno strumento collaudato che arriva a valle di un rigoroso processo di valutazione scientifica che non consente alcuna equiparazione dei vaccini a farmaci sperimentali”.

E’ sulla scorta di tali considerazioni che il Giudice, tenuto conto dell’esito dell’ascolto dei minori, che hanno ribadito dinanzi a lui la volontà di vaccinarsi, atteso che dai certificati medici prodotti dal padre risulta che gli stessi godono di buona salute ha riconosciuto, ex art. 316 3^ comma cc, quest’ultimo come il genitore più idoneo a garantire l’interesse della prole autorizzandolo, per l’effetto, a decidere da solo in ordine alla somministrazione del vaccino anti Covid-19.

Neppure un mese dopo questa importante decisione del giudice parmense, il Tribunale di Milano con decreto del 3 novembre 2021, in identica fattispecie ha autorizzato la madre, unico genitore favorevole al vaccino insieme al di lei figlio minore tredicenne, a decidere in via esclusiva in ordine alla somministrazione del vaccino medesimo.

Samantha-Soriconedi Samantha Soricone

Avvocato matrimonialista del Foro di Roma

Foto: Peggy_Marco / 9340 images

COVID  FIGLI MINORENNI TRIBUNALE VACCINO VACCINAZIONI

SCRIVI UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento!
Inserisci il tuo nome

- Advertisment -

più popolari