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Quando spetta la quota di TFR al coniuge divorziato?

Diritto al TFR

La corresponsione di una quota del trattamento di fine rapporto è disciplinata dall’art. 12-bis, L. div., che stabilisce che il coniuge divorziato che percepisce un assegno ha diritto al 40% dell’indennità di fine rapporto dell’altro coniuge corrispondente ai anni in cui il matrimonio è coinciso con il rapporto di lavoro.

Il diritto positivo esclude che i coniugi durante il matrimonio o in caso di separazione abbiano diritti sul trattamento di fine rapporto dell’altro.

Il coniuge divorziato, invece, in base all’art. 12-bis, L. div. ha diritto ad una quota del TFR.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità basata sulla presunta difformità di trattamento tra coniuge divorziato e coniuge separato, poiché ritiene che lo scioglimento del matrimonio richieda una diversa regolamentazione rispetto alla separazione personale.

Come ottenere la quota di TFR

Per ottenere la quota del TFR, l’ex coniuge deve essere titolare di un assegno divorzile e non deve aver contratto un nuovo matrimonio, poiché questo comporterebbe la cessazione del diritto all’assegno. Inoltre, la sentenza di divorzio deve essere passata in giudicato. La quota di TFR è esigibile solo dopo che è stata erogata, a condizione che al momento della maturazione del diritto, l’ex coniuge fosse titolare dell’assegno divorzile. Pertanto, il coniuge avente diritto alla quota non può richiedere direttamente al soggetto erogante di versare la percentuale spettante.

La giurisprudenza stabilisce che il diritto del coniuge divorziato a ottenere la quota del TFR sorge al momento in cui l’ex coniuge matura il diritto a percepire il trattamento di fine rapporto, anche se il credito è esigibile solo quando l’importo è effettivamente erogato. La richiesta di revoca dell’assegno divorzile presentata durante il processo di liquidazione non influisce quindi sulla debenza della quota prevista dall’art. 12-bis, L. div., anche se l’accoglimento della richiesta è successivo all’insorgenza del diritto.

Il calcolo

Il calcolo della quota spettante al coniuge non è discrezionale, ma viene stabilito nella misura del 40% in base alla durata del matrimonio. Non si considera la quota di TFR maturata prima del matrimonio e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ma si include il periodo di separazione legale. Il calcolo deve essere effettuato al netto degli oneri fiscali sostenuti dal percettore.

Maria Pia Capozza

Avv. Maria Pia Capozza
Esperta in diritto canonico matrimoniale, penale, patrimoniale

 

 

 

Foto di moerschy da Pixabay

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