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Lettera aperta sulla presunta sindrome di alienazione genitoriale

AL PRESIDENTE
DELL’ORDINE DEI MEDICI
VARESE
 
p.c.      AL PRESIDENTE
DELLA FNOMCEO
ROMA
 
OGGETTO: La presunta sindrome di alienazione genitoriale. Lettera aperta.
 
Caro Presidente,
nel prendere atto della sua del 28/04/11 con la quale mi comunicava l’avvenuta archiviazione della mia segnalazione, non posso esimermi dal formulare ulteriori rilievi sulle posizioni espresse dal collega.
Mettendo da parte ogni questione personale (pur se, a mio modesto parere, l’epiteto “poveretto” affibbiato a un collega nel corso di un pubblico dibattito per via di una mera diversità di opinione, su di una questione peraltro controversa, meriterebbe almeno un richiamo) è su quest’ultima che intendo soffermarmi per motivi di chiarezza scientifica.
Mi sembra ovvio che un medico chiamato a svolgere il delicato compito di CTU in una vicenda di affidamento di minori, nel presentare al giudice le sue conclusioni non possa derogare dalle classificazioni ufficiali delle malattie. Del resto lo stesso medico, se CTU in altre vicende giudiziarie, si attiene rigorosamente alle classificazioni ufficiali delle malattie; mai potrebbe aversi il  riconoscimento di una invalidità o un infortunio lavorativo, una interdizione, una non imputabilità, per una malattia inventata, che non esiste nelle classificazioni ufficiali delle malattie.
E invece nel delicato ambito del diritto minorile vi sono colleghi che hanno deliberato una sorta di “moratoria scientifica” decidendo, appunto, di spacciare per malattia un concetto che non ha alcun riconoscimento scientifico, che non esiste in alcuna classificazione scientifica.
Tale concetto antiscientifico è la cosiddetta “sindrome di alienazione genitoriale”.
In questo non “attenersi alle conoscenze scientifiche” (art. 4) io ravviso la violazione del codice di deontologia medica.
Poiché è facilmente prevedibile che gli esposti a carico dei colleghi che utilizzano questo concetto aumenteranno credo che la FNOMCEO, cui la presente è diretta per conoscenza, debba esplicitare una sua posizione invitando gli iscritti agli Ordini dei Medici ad attenersi alla scienza ufficiale.
 
Distinti Ossequi
Dr Andrea Mazzeo
Lecce, 23/07/2011

3 COMMENTI

  1. Purtroppo esistono gruppi organizzati (femminismo radicale, abusologi, avvocati che difendono genitori alienanti…) che si oppongono al riconoscimento ufficiale dell’alienazione genitoriale, o che ancora peggio cercano di negarne l’esistenza.

  2. La PAS è la menzogna inventata dal pro-pedofilo Richard Gardner, le cui perle di saggezza sul tema tutti preferiscono dimenticare. E in primo luogo avvocatio senza scrupoli e cosiddetti psicologi forensi.
    La diagnosi di PAS è una pura strategia di difesa, spesso preventiva, volta a evitare l’accertamento dei fatti e l’esposizione del “povero genitore alienato”.
    Sono tanti quelli che hanno creato un business sulla PAS, incluso coloro che non dovrebbero essere di poarte. Una vera vergogna che questa idiozia abbia messo tali radici per un Paese che manda i ricercatori seri a studiare all’estero, pena la fame, e che invece è all’avanguardia nell’applicazione di questa vera truffa.
    Si arriverà comunque presto a dei naturali paradossi, inclusa la saturazione di questo mercatro vile e assurdo, che ha successo per lo più contro dei deboli, bambini e perfino adolescenti privati della dignità di poter dire la loro, madri senza la possibilità di spendere qualche decina di migliaia di euro per una vera difesa. Vergogna, tutto torna!

  3. La discussione introdotta da Mazzeo è male impostata.
    Il problema dell’eventuale esclusione della possibilità della CTU sul tema dell’alienazione genitoriale è di natura processuale e non “epistemologica” . Inoltre il processo penale e il processo civile hanno due diverse impostazioni per le perizie e per le consulenze d’ufficio, e l’eventuale spostamento della compentenza dal giudice della separazione (che è un giudice civile) al giudice penale compentente per il reato di maltrattamenti avrebbe come conseguenza anche il cambio della disciplina applicabile.
    Credo però che la proposizione di questa particolare eccezione sulla inamissibilità della CTU al giudice civile avrebbe poche chance di successo. Il giudice civile può scegliere abbastanza liberamente il suo consulente (che è un ausiliario e non un perito). Quindi la parte che si mettessa di traverso invocando l’impossibilità di una CTU sul tema dell’alienazione genitoriale perchè “non si tratta di una malattia” verrebbe semplicemente tacitata con una riformulazione del quesito.
    Sulla base del principio enunciato da Mazzeo, secondo cui il giudice non può assegnare CTU se non su accertamenti di natura rigorosamente medico-scientifica, si dovrebbero escludere tutte le CTU assegnate in fase di separazione, che vertono sempre su tematiche assai opinabili come la famosa “capacità genitoriale”.
    Mazzeo senza volerlo è schierato sulla stessa parte della barricata su cui si trovano gli attivisti del CCDU che hanno lanciato nel corso degli ultimi anni la campagna mediatica contro i Tribunali dei Minori. Anche il CCDU afferma che le consulenze psicologiche nelle separazioni vertono su tematiche del tutto opinabili. Ma il CCDU considera tutto l’ambito delle scienze della salute mentale come “non scientifico” ed osteggia sia la psicologia che la psichiatria. Quindi non credo che Mazzeo ne condivida le posizioni. Però, stranamente, arriva alle stesse conclusioni sulla necessità di limitare i poteri della CTU all’ambito molto ristretto della diagnosi medica.

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