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D'Alema contro le nozze gay: "Offendono il sentimento religioso"

di Paolo Cappelli

Sono curioso. Lo ammetto. Quando qualcuno dice o scrive che una certa cosa è in un certo modo, non ce la faccio a non andare a verificare se è effettivamente così. Mi ha colpito ieri una notizia che ha destato molta eco, alla quale sinceramente non ritengo si debba dare troppo peso e spiegherò il perché.

Iniziamo a citare i fatti: il 9 settembre, Massimo D’Alema viene intervistato a Ostia (un quartiere del litorale romano) alla Festa Democratica. Afferma che il matrimonio “come è previsto dalla Costituzione del nostro Paese, se non la si cambia, è l’unione tra persone di sesso diverso finalizzata alla procreazione. Tra l’uomo e la donna, questo dice la Costituzione”. Parole tanto chiare e lapalissiane da non meritare ulteriori commenti. L’esternazione ha l’effetto di una compressa di Idrolitina in una bottiglia aperta. Insorge il Presidente di Arcigay Paolo Patanè, il quale in questi casi è sempre prodigo di dichiarazioni, desideroso di dare voce al disagio di chi si è sentito offeso da quelle parole: “Affermazioni talmente rozze da risultare incredibili. Intanto [D’Alema, ndr] finge di dimenticare che non esiste nessuna relazione tra matrimonio e procreazione. Poi, confonde tra matrimonio civile e matrimonio religioso. E infine riesce persino a dimenticare la sentenza della Corte costituzionale 138 del 2010, che parifica i diritti delle coppie conviventi dello stesso sesso a quelli delle coppie coniugate eterosessuali”. Ma non basta. A rincarare la dose e a bacchettare D’Alema è intervenuto anche il capogruppo del Partito Democratico al Comune a Bologna, Sergio Lo Giudice, anche lui strenuo difensore dei diritti degli omosessuali e fresco di matrimonio con il compagno (celebrato però a Oslo). In un comunicato diffuso in rete, infatti, dice: “È difficile per un politico di lungo corso come lei mettere insieme una simile serie di errori e castronerie una inanellata all’altra”. Peraltro, in un comunicato diffuso in data odierna, l’Arcigay ha attaccato il Partito Democratico, affermando che quanto dichiarato da D’Alema è “degno della più retriva cultura stalinista. In tempi di crisi aumenta semmai la necessità di riconoscere equità ai poveri di diritti e aumenta il rischio di discriminazioni, come il suo pensiero ci dimostra. Se il PD non avrà la forza di liberarsi del becero cinismo cattocomunista alla D’Alema, nessuna svolta in questo Paese sarà possibile né a destra né a sinistra”.

Fin qui la cronaca, che va ovviamente integrata da tutti gli articoli e i commenti comparsi sui vari quotidiani di oggi, alcuni dei quali fanno anche sorridere. Non farei però onore alla mia curiosità né sarei rispettoso di chi ci legge se non fossi andato a verificare queste affermazioni, scoprendo che molte servono a creare interesse, curiosità, sdegno (un concetto che oggi si spende bene), ma che hanno poco fondamento giuridico e che quelle definite “castronerie” vengono in realtà “inanellate” ad arte o come risultato di una scarsa conoscenza della materia.

Iniziamo dalle dichiarazioni di D’Alema, chiedendoci se è vero o non è vero che il matrimonio, in Italia, è quello costituito da un’unione (preferisco questo termine alla parola matrimonio) tra persone di sesso diverso. La risposta è sì e questo perché, pur se non esplicitamente riportato negli articoli da 29 a 31 della Costituzione, laddove si parla di “famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”, è proprio il concetto di famiglia a fare la differenza. Per tradizione giuridica, tale concetto è stato definito – e tale è ancora l’orientamento prevalente – da Modestino nel De ritu nuptiarum con la frase “nuptiae sun coniunctio maris set feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio” (tradotto grossolanamente, le nozze (o il matrimonio) è l´unione di un uomo e di una donna, un consorzio per tutta la vita, una comunione fra diritto divino e quello umano).  I tre elementi della famiglia sono quindi chiari: uomo-donna-unione. Tale concetto, tuttavia, è stato più volte posto in discussione, invocando – non a torto – le trasformazioni osservabili nei costumi. Scrivo non a torto, perché sono state proprio queste trasformazioni a portare il legislatore a concepire, approvare e promulgare la riforma del diritto di famiglia del 1975. In sostanza, ci si è resi conto che la figura del pater familiae come capo legittimo della famiglia (legittimo nel senso di investito di tale carica dalla legge), l’istituto della dote, la sottomissione della moglie al marito, non rispecchiavano più ciò che era quotidianamente osservabile nella società in senso lato. Vale però la pena di notare che si trattava di una riforma e non di ciò che, scardinando la formulazione modestiniana, sarebbe una rivoluzione. Va detto, per equità, che nessuna norma diversa dai proverbiali Dieci Comandamenti deve considerarsi scritta nella pietra a imperitura memoria. Le norme cambiano seguendo le esigenze della società e non è affatto strano o condannabile l’avanzare richieste in merito a ciò che si percepisce come una limitazione dei propri diritti soggettivi. Ora, però, data per assodata la necessità di assicurare il rispetto dovuto a chi vive una condizione di coppia che costituisce una semplice variante del comportamento sociale e sessuale umano, il passo che vorrebbe l’equiparazione di situazioni chiaramente non equiparabili, stante la differenza nella naturale potenzialità procreativa, è ben più lungo della gamba.

D’Alema, a differenza di quanto dice il Presidente dell’Arcigay, non fa confusione tra matrimonio civile e religioso. In primo luogo perché il secondo non esiste, ma si chiama concordatario (se celebrato di fronte al ministro di culto cattolico) o acattolico (se celebrato davanti a un ministro di un culto riconosciuto dallo Stato) e in entrambi i casi produce i suoi effetti solo dopo la trascrizione nei registri dello stato civile. Ma la confusione non esiste anche perché la nostra stessa Costituzione riconosce all’istituto familiare la caratteristica di essere pre-giuridico, ovvero di esistere da prima dell’azione dei Costituenti. E’ un dato di fatto che in Italia non esistano altre forme valide di matrimonio, con buona pace dei movimenti omosessuali.

E non è condivisibile la conclusione di Gastaldi sul Fatto Quotidiano, secondo cui il divorzio e l’aborto dovrebbero essere ancora illegali se considerati corollari inscindibili dell’istituto del matrimonio visto come sacramento. La legge del 1970 riguardante l’istituto del divorzio, in particolare, fu sottoposta a referendum abrogativo, per il quale il quorum fu raggiunto, ma gli italiani si espressero a favore del mantenimento della legge. L’inviolabilità e/o il rispetto del sacramento, infatti, è una norma sociale, non giuridica, cioè si rifà al comportamento e alle convinzioni individuali, non a un obbligo di legge; lo stesso vale nella differenza tra obblighi derivanti dal matrimonio (previsti per legge) e quelli nelle coppie di fatto (previsti per uso, non per norma).

In questo senso, va sicuramente affrontata la questione delle unioni di fatto, istituto rifugio per molte coppie eterosessuali e omosessuali. Più volte, l’Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi – e l’ha fatto – in merito. Pur riconoscendo la diffusione sociale del fenomeno di convivenza more uxorio (cioè come se si fosse sposati, pur non essendolo), i giudici costituzionali hanno dato chiaramente a intendere che una cosa è riconoscere la forte similitudine tra il matrimonio e l’unione di fatto, un’altra è dire che i due istituti sono equiparabili in termini di tutela costituzionale. Mentre, infatti, il primo rientra in quanto prevede l’articolo 29 della Costituzione (matrimonio come elemento fondante della famiglia come società naturale), la seconda ricade più astrattamente nella protezione dei diritti inviolabili dell’uomo alle formazioni sociali di cui si parla nell’articolo 2 dello stesso testo costituzionale. Come a dire che l’equiparazione tra le due cose non è né possibile, né obbligatoria. Tuttavia, come si riconosce in alcune sentenze (nn. 237 del 1986, 140 del 2009, e 138 del 2010), data la diffusione del fenomeno, “è auspicabile un intervento legislativo che tragga [il fenomeno, ndr] dal limbo dell’indifferente giuridico, dandogli una propria disciplina”. In una frase così breve ci sono due elementi importantissimi. La Corte Costituzionale dice sostanzialmente: le unioni di fatto sono una realtà, della quale non si può ignorare la diffusione. E’ necessario, se il legislatore lo ritiene opportuno come ha fatto in altri momenti (la citata legge sul divorzio, o quella sul diritto di famiglia), procedere alla definizione di un quadro normativo specifico. Specifico, appunto. Questo esclude la possibilità che tali unioni assumano lo stesso rango giuridico del matrimonio, in quanto, se ciò fosse possibile, le norme esisterebbero già e non sarebbe necessaria quella che la Consulta chiama “una propria disciplina”.

Infine, nemmeno è ipotizzabile, se la situazione giuridica non cambia, la possibilità che ci sia non un’unione di fatto, ma un matrimonio tra persone dello stesso sesso. Ciò è stato detto a chiare lettere nella sentenza 138/2010 della Corte Costituzionale, che in nessuna sua parte, con buona pace di Paolo Patanè, “parifica i diritti delle coppie conviventi dello stesso sesso a quelli delle coppie coniugate eterosessuali”, dicendo al contrario che la domanda che invocava l’incostituzionalità del rigetto di un’istanza di coppie omosessuali che avevano chiesto di essere unite in matrimonio è “non fondata” nel rapporto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione, e persino “inammissibile” nel rapporto con gli articoli 2 e 117. L’aspetto fondamentale di tale sentenza, sta nel fatto che, mentre riconosce anche a persone dello stesso sesso la possibilità di vivere una condizione di coppia lasciandoli liberi di auspicare un riconoscimento giuridico di tale unione, esclude che tale riconoscimento possa avvenire solo attraverso l’equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio, coerentemente con quanto già espresso con riferimento alle unioni di fatto genericamente definite, tanto etero- che omosessuali. Questo perché vige ancora, volenti o nolenti, quella che era l’intenzione iniziale del legislatore: la considerazione, cioè, del matrimonio in senso tradizionale. Non è un caso, infatti, che, subito dopo il matrimonio, la Costituzione parli dei figli e della loro tutela, stabilendo quale fondamentale la finalità procreativa (che istituti come l’adozione non possono surrogare), fissando così una differenza finora giuridicamente immobile rispetto all’unione omosessuale.

Da questa vicenda si può trarre una semplice conclusione: entrambi i contendenti escono perdenti. Perdente è D’Alema, non tanto per aver pronunciato parole che hanno offeso la comunità omosessuale, ma per aver fatto poi marcia indietro, scusandosi per non essersi spiegato bene. Qualcun altro dice spesso di essere stato frainteso, ma la sostanza è la stessa. Ritengo che si debba avere il coraggio delle proprie idee, la forza di portarle avanti dando loro una giustificazione concreta e verificabile e difenderle in maniera civile dalle contro-idee di chi la pensa diversamente, o anche in maniera opposta. Di tutti i commenti che ho letto in rete e sui giornali cartacei, il peggiore è quello che definisce l’ex Presidente del Consiglio un “democristiano”, in sostanza un cerchiobottista. Sono d’accordo, è il minimo che gli potesse capitare. Nel caso non avesse colto l’effetto, la marcia indietro non ha riportato a D’Alema la quantità di voti potenzialmente persi, semmai l’ha fatta aumentare.

Perdente è la comunità omosessuale, perché attraverso le dichiarazioni dei suoi leader dimostra di non conoscere la materia, di voler propugnare opinioni artatamente propalate al fine di suscitare irritazione e riprovazione, e di perdersi in espressioni come “becero cinismo cattocomunista”, che fa tanto ultrà di sinistra, ma che poco giova al riconoscimento dei diritti di coloro i quali vivono, per scelta, inclinazione, o predisposizione, l’amore in maniera diversa da ciò che è definito “tradizionale”. Essi dovrebbero piuttosto prendere atto del fatto che il legislatore non sente la necessità di procedere a un adeguamento della norma nel senso da loro auspicato, ci fosse anche un Gay Pride in una città italiana a rotazione, ogni settimana. Ciò non significa non avere il diritto o la possibilità di continuare a chiederlo e in questo sono assolutamente solidale.

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