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Ddl intercettazioni e obbligo rettifica: rischio indipendenza editoria on line

Intesa in comitato dei nove della commissione Giustizia di Montecitorio sulla norma cosiddetta ammazza-blog presente nel ddl intercettazioni: mettendo insieme proposte di modifica arrivate un po da tutti i gruppi, la Commissione ha elaborato un emendamento per l’aula che toglie l’obbligo di rettifica entro 48 ore per tutti i siti informatici e lo lascia in vigore solo per le testate giornalistiche on-line. “E’ l’unica nota positiva della riunione di oggi – commenta l’Udc Roberto Rao l’intesa sulla norma sui blog”.

Giulia Bongiorno che per due anni ha lavorato da relatrice del ddl intercettazioni, si è dimessa per protesta per l’approvazione a maggioranza dell’emendamento Costa-Contento che prevede il divieto di pubblicare intercettazioni fino all’udienza filtro senza considerare le proposte di modifiche avanzate.

A protestare contro il provvedimento un presidio organizzato dalla Fnsi al Pantheon, a Roma. Ilaria Cucchi, Patrizia Moretti, Lucia Uva e Domenica Ferrulli si sono date appuntamento mercoledì mattina sotto la Camera dei deputati per denunciare il proprio dissenso sul ddl intercettazioni in discussione a Montecitorio per chiedere «che i politici tornino ad occuparsi della gente e non delle proprie cose private».

Di seguito un estratto non definitivo del ddl relativo all’obbligo di rettifica che inizialmente riguardava anche il blog:

 

29. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.»;

b) al quarto comma, dopo le parole:

«devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata.»;

d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma»;

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

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