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I principi della mediazione familiare: intervista a Federica Anzini

Senza ombra di dubbio quello della mediazione familiare è stato, anche grazie al rumore provocato dal DDl Pillon, uno dei temi più dibattuti dell’anno che sta per concludersi. Ma se la maggiorparte delle persone ha scoperto solo da poco i benefici del ricorrere a questa figura professionale, l’attività di mediazione ha un suo percorso e una storia che viene da lontano. Ne parliamo con Federica Anzini, mediatrice familiare, supervisore professionale e formatrice, Presidente Nazionale dell’ A.I.Me.F. (Associazione Italiana Mediatori Familiari).
Una frase per spiegare cos’è la mediazione familiare?
Difficile… ce ne sarebbero molte… Ecco, mi viene in mente una definizione molto significativa di una nostra mediatrice familiare ligure: “La mediazione familiare permette ai genitori di fare ai figli un grande dono: prendersi cura del legame genitoriale….”
Chi può praticarla e chi può usufruirne?
Alla prima parte della domanda le rispondo che, con la pubblicazione della Norma tecnica UNI 11644.2016 “Attività professionali non regolamentate – Mediatore Familiare – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”, si definisce in modo adeguato ed univoco i riferimenti alla figura professionale del mediatore familiare stabilendone i criteri di accesso, i requisiti di conoscenza, abilità e competenze e gli elementi per la valutazione e convalida dei risultati di apprendimento. La Norma Tecnica UNI 11644:2016, inoltre, contiene una importante appendice “Aspetti etici e deontologici applicabili” di riferimento dei Mediatori familiari (che è, esso stesso, Codice deontologico ed etico dei mediatori familiari appartenenti alla F.I.A.Me.F.); la UNI 11644/2016 ha avuto lo scopo non solo di stabilire in modo univoco la figura professionale del mediatore familiare, ma di omogeneizzarne i programmi di formazione al fine di garantire un livello qualitativo idoneo ad una professione così complessa. Pertanto, la qualifica di mediatore familiare può essere raggiunta, da ciascun professionista, le cui lauree rientrino in quelle previste dalla citata Norma, solo a seguito di un idoneo corso di formazione, indipendentemente dal tipo di laurea di accesso.
Chi può usufruirne?  Premesso che la mediazione familiare ha, tra i suoi principi e obiettivi, la natura compositiva del conflitto e la riorganizzazione delle relazioni familiari sia dal punto di vista relazionale, sia economico-patrimoniale in previsione o a seguito alla separazione, al divorzio o alla cessazione di un rapporto tra adulti, a qualsiasi titolo costituito, è un intervento finalizzato al mantenimento del benessere dei figli, di prevenzione del disagio connesso all’evento separativo, e all’esercizio della comune responsabilità genitoriale, avendo quale obiettivo primario il mantenimento della comune responsabilità genitoriale e non opera differenziazioni rispetto alle tipologie familiari ritenendo che tutti i figli abbiano il diritto alla continuità affettiva e relazionale con i propri genitori e ascendenti al fine della stabilità della propria identità personale.
Che ruolo ha A.I.Me.F?
La Legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” ha riformato le professioni non organizzate in ordini o collegi.
La normativa attribuisce oggi alle Associazioni di Mediatori Familiari funzioni determinanti tra le quali: la rappresentanza non esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza (art. 2, comma 1); la vigilanza rispetto all’osservanza dei principi deontologici da parte dei propri associati (art. 2, comma 2); la promozione di forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui uno Sportello di riferimento per il cittadino consumatore (art. 2, comma 4); la promozione della formazione permanente per i propri associati (art. 3); l’ attivazione di un sistema di attestazione degli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione.
Tale sistema comporta il rilascio al socio, da parte dell’Associazione inserita nella Sez. 2 dell’Elenco del MISE (art. 7 c. 1 punto c), di un attestato di qualità e di qualificazione dei servizi erogati dai propri associati. Il professionista iscritto può essere, altresì, in possesso di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI (art. 7 comma 1 punto f);
Qual è la sua proposta sulla mediazione per colmare l’attuale vuoto normativo e regolarizzare la prassi applicativa?
Nell’ attesa che si colmi il vuoto normativo, in questi anni mi sono impegnata  affinchè  l’AIMeF fosse portatrice delle istanze di tutti i mediatori familiari professionisti, impegnandosi anche direttamente nella  promozione  continua di azioni rivolte alla presentazione di un disegno di legge che disciplini la mediazione familiare e ne regolamenti la professione; già dall’estensione del ddl, che è stato poi convertito in legge 54/2006, durante i lavori preparatori alla  sua discussione, era stato inserito un apposito articolato che prevedeva la mediazione familiare e ne disciplinava l’intervento. Già allora inserimmo nel Progetto di legge “un preventivo passaggio obbligatorio in mediazione solo informativo”, ma come spesso accade, durante le discussioni in Parlamento, lobby di professionisti esclusivamente legate alla difesa dei propri privilegi, hanno richiesto ed ottenuto lo stralcio della parte relativa alla mediazione familiare.
Successivamente, nel 2007, abbiamo proposto un altro   ddl, il n° 3281: “Istituzione della figura professionale del mediatore familiare,” e nel 2008 un altro ancora, il  ddl 957/2008: “Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso”,  e nuovamente abbiamo inserito il nostro articolato anche nel ddl 1132/2008 :«Nuove disposizioni in materia di affidamento condiviso» ( art.6 – mediazione familiare); infine nel 2017 abbiamo presentato il ddl 2686: «Istituzione della figura del mediatore familiare e disposizioni in materia di mediazione familiare», ma anche questo ddl, nonostante l’interesse trasversale di tutte le forze politiche alla sua possibile approvazione, ha interrotto il suo iter parlamentare nel momento in cui si è conclusa la legislatura.
Nel 2018 sono stati presentati in Senato alcuni disegni di legge sul tema
«Affido minori» e tra questi i proponenti inseriscono anche l’istituto della mediazione Familiare: il ddl 45, 118, 768, 837 e il ddl 735 ma in tutti si ravvisa una sovrapposizione tra i due istituti della mediazione civile e della mediazione familiare, che sono invece peculiarmente differenti in ordine a finalità, formazione professionale, regole procedurali.
Affinchè l’intervento di mediazione familiare possa esprimere al massimo le proprie potenzialità, e cioè essere una pratica di grande utilità e svolgere la sua preminente funzione sociale, chiederemo sempre che il legislatore ne garantisca  i principi fondanti: volontarietà, autonomia dal contesto giudiziario, riservatezza,  autodeterminazione dei genitori.
di Mario Masi

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