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HomeDibattitoCassazione, il giudice non può fare domande suggestive al testimone minorenne

Cassazione, il giudice non può fare domande suggestive al testimone minorenne

È riconosciuto che nell’ambito delle interviste cognitive, anche il minore può essere protagonista di un interrogatorio. Dal punto di vista meramente procedurale si distinguono i casi in cui il minorenne sia autore, vittima o testimone.
Nel primo caso il diritto di ascolto deve essere necessariamente coordinato con il suo diritto alla difesa. Nell’ordinamento italiano il sistema penale minorile è attualmente disciplinato dal D.P.R. (22 settembre 1988) che rappresenta la prima ampia riforma del diritto minorile. Il criterio ispiratore del procedimento penale minorile è il principio del secondo comma dell’art. 31 della Costituzione in base al quale la Repubblica “Protegge l’infanzia e la gioventù favorendo parti ed istituti necessari a tale scopo”. Tale normativa trova, inoltre, le sue radici in documenti internazionali come le “Regole minime delle Nazioni Unite per l’Amministrazione della Giustizia Minorile”.
Premesso che se il collegio rileva che le modalità di assunzione della testimonianza, condotta in prima battuta e in gran parte dal consigliere relatore, e il contenuto delle domande da questi rivolte al minore offeso ne hanno gravemente pregiudicato l’attendibilità violando le dichiarazioni rese all’evidenza, un ruolo centrale nell’odierno procedimento sarà la stessa sentenza di annullamento.

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