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L’amore ai tempi dei Social Network

Negli ultimi anni, con l’avvento dei social network sono aumentati i casi di infedeltà verificatisi attraverso i Social che hanno portato alla separazione personale ed al conseguente addebito della stessa al coniuge infedele.

di Samantha Soricone*Samantha-Soricone

Per effetto del matrimonio i coniugi acquistano gli stessi diritti ed i medesimi doveri (art. 143 c.c.). Fra questi vi è senz’altro l’obbligo reciproco alla fedeltà. Tale obbligo permane per tutta la durata dell’unione e viene meno per effetto della separazione personale fra i coniugi stessi.

La violazione di tale obbligo può essere motivo di addebito della separazione a carico del coniuge infedele (Art. 151 c.c.).

Tuttavia, grava sul coniuge che richiede al Giudice l’addebito della separazione provare che l’infedeltà dell’altro costituisce la causa della crisi matrimoniale. Diversamente se la crisi persisteva, l’infedeltà del coniuge non potrà mai essere causa per addebitare a quest’ultimo la fine del matrimonio (Cass. Civ. n. 1715 del 23.01.19, CdA Napoli sez. 6^ n. 3923 del 19.2.18)

I comportamenti infedeli rilevanti ai fini della violazione del relativo obbligo sono ovviamente molteplici. Negli ultimi anni, con l’avvento dei social network sono aumentati i casi di infedeltà verificatisi attraverso il cosiddetto mezzo telematico (Facebook, Instagram etc.) che hanno portato alla separazione personale ed al conseguente addebito della stessa al coniuge infedele.

Fra questi, vi è il caso di una donna che, regolarmente coniugata, cambiava il suo “status” su Facebook dichiarando di essere separata e giungendo a definire il marito un “verme” su un post. Con la sentenza n. 2643 del 2016 il Tribunale di Torre Annunziata, paragonando a tutti gli effetti il citato social network ad una vera e propria “piazza” ha condannato la moglie al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del marito, per aver leso la di lui reputazione. Non ha ritenuto tuttavia di addebitarle la separazione per il comportamento tenuto dalla donna sui social network sul presupposto che era, emerso, dagli atti di causa, che la crisi matrimoniale fra i due durava già da molti anni.

Altro caso emblematico è quello deciso dal Tribunale di Roma, con la sentenza n. 9933 del 15 maggio 2018. La moglie, in attesa della seconda figlia, scopre attraverso Facebook l’esistenza di una stabile relazione extra coniugale del con un’altra donna. Questi dichiarava di essere ufficialmente fidanzato con una ragazza, spingendosi addirittura ad indicare la data delle future nozze con la stessa. Nella fattispecie il Tribunale ha addebitato la separazione al coniuge infedele, sul presupposto che lo stesso non aveva fornito la prova che la crisi matrimoniale era anteriore alla accertata infedeltà.

di Samantha Soricone*

*Avvocato matrimonialista del Foro di Roma

Foto di Erik Lucatero da Pixabay

 

 

 

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