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E’ stalking l’invio di messaggi whatsapp e sms minacciosi

Anche pochi ma continuativi messaggi ricevuti sul telefono (whathsapp o sms) e senza che vi siano stati uno o più incontri fisici fra la vittima e l’aggressore sono sufficienti a configurare il reato di stalking

di Samantha Soricone*Samantha-Soricone

Con la sentenza n. 47283 del 2019 la Corte di Cassazione ha ribadito che i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria del telefono cellulare possono essere assunti come prova per l’accertamento del c.d. reato di stalking.

Il caso affrontato dagli Ermellini è quello di una donna che, dopo essere stata vittima di violenza sessuale, subisce una serie di atti persecutori dallo stesso uomo che, in maniera continuativa, le invia messaggi minacciosi attraverso whathsapp ed sms, la pedina ed intrattiene contatti con i clienti della stessa al fine di screditarla.

Ne segue un forte stato di timore della vittima, che sfocia in attacchi di panico e altre manifestazioni ansiose che la costringono a trasferirsi dalla propria abitazione a quella del fidanzato e a chiedere ai di lei genitori di accompagnarla al lavoro tutti i giorni per poi tornare a riprenderla.

Nella pronuncia sopra menzionata, i Giudici della Suprema Corte giungono a ritenere elemento di prova del reato di stalking anche il c.d. screenshot testo di un messaggio sms o whatsapp fotografato dalla Polizia Giudiziaria sul display dell’apparecchio cellulare su cui esso è pervenuto (in senso conforme a Cass. Pen. N. 21731 del 2019).

La pronuncia in esame è oltre modo importante poiché conferma che, anche pochi ma continuativi messaggi ricevuti sul telefono (whatsapp o sms) e senza che vi siano stati uno o più incontri fisici fra la vittima e l’aggressore sono sufficienti a configurare il reato di stalking.

Tale fattispecie di reato è stata introdotta nel 2009 con l’art. 612 bis del Codice Penale che reca il titolo “Atti persecutori”, a tutela della libertà morale ma anche della salute della persona.

Perché si possa configurare il reato di stalking occorre che vi siano una serie di atti, reiterati almeno una volta, di violenza o minaccia tali da incidere nelle abitudini quotidiane e di vita della vittima che vengono così modificate, ed ingenerare in questa stati di ansia e paura.

Esistono diversi tipi di stalking, fra questi appunto quello attuato attraverso i messaggi, ma anche attraverso telefonate minacciose (c.d. stalking telefonico) e in casi particolari anche attraverso i social network come ad esempio Facebook.

Per tali condotte si parla addirittura di “persecuzione telematica” (così Cass. Pen. 28571/20).

*Avvocato matrimonialista del Foro di Roma

Foto di Semevent da Pixabay

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