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Carcere per il genitore che minaccia l’insegnante per i voti del figlio

di Samantha Soricone*Samantha-Soricone

Sei mesi di reclusione ad un genitore che aveva minacciato l’insegnante del figlio con frasi intimidatorie pronunciate al fine di condizionare la valutazione circa il rendimento scolastico del ragazzo.

Frasi che erano state sentite anche da altri testimoni presenti al fatto.

L’uomo si era difeso sostenendo che in realtà il riferimento era ad un suo nipote e che, in ogni caso, erano state parole di mero disappunto, inidonee a condizionare la valutazione dell’insegnate sul proprio alunno.

Aveva altresì contestato la circostanza che vi fossero testimoni in grado di riferire le esatte parole pronunciate dall’imputato.

La Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e sul presupposto che l’insegnante riveste la qualifica di pubblico ufficiale, con l’ordinanza n. 14958 del 21 aprile 2021 ha ritenuto l’uomo colpevole del reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, disciplinato dall’art. 336 del nostro Codice Penale.

Tale norma stabilisce al primo comma che “Chiunque usa violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.

La pena può essere aumentata a tre anni di reclusione (così il secondo comma) “se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire comunque su di essa”.

Gli Ermellini hanno così ribadito un importante principio, già precedentemente espresso da altrettante pronunce in forza del quale “l’insegnante di scuola media riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allieviCass. Pen. N. 12419 del 2008.

Proprio grazie a questa interpretazione estensiva della Suprema Corte secondo la quale l’insegnante rimane pubblico ufficiale anche fuori dall’orario scolastico sono state rese importanti pronunce di condanna anche in casi diversi da quello che ci occupa.

E’ significativa la vicenda dell’insegnante che si offre di accompagnare a casa una sua alunna e durante il tragitto le usa violenza.

L’uomo viene condannato sul presupposto che lo stesso era senz’altro nell’esercizio delle sue funzioni di insegnante, a nulla rilevando che la violenza fosse avvenuta al termine dell’orario scolastico o, come aveva tentato di difendersi l’uomo, nel suo giorno libero.

Afferma testualmente la Corte nella parte motiva della sentenza che “Non può’, infatti, ritenersi che questi, esaurito l’orario scolastico, perda siffatta qualifica di pubblico ufficiale nei confronti di un suo alunno. (Cass. Pen. 12419 del 2008).

*Avvocato matrimonialista del Foro di Roma

Foto di Diana Serna da Pixabay

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