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Covid 19: legittimo il collocamento in ferie forzate del lavoratore che non si vaccina

Il caso.

Dieci operatori sanitari fra infermieri e addetti socio sanitari in servizio presso due diverse Case di Riposo, nel mese di febbraio 2021 rifiutavano la somministrazione del vaccino contro il Covid19 (nella specie il vaccino Pfizer).

I vertici delle rispettive Case di riposo decidono di metterli in ferie forzate disponendo altresì le visite del medico del lavoro.

I dipendenti contro la decisione assunta dai rispettivi datori di lavoro decidono di ricorrere in via d’urgenza al Giudice del Lavoro del Tribunale di Belluno, ex art. 700 cpc.

La massima enunciata.

Deve ritenersi legittimo durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 il collocamento in ferie forzate dei dipendenti della residenza sanitaria assistenziale che rifiutano il vaccino dovendosi ritenere che l’esigenza del datore di tutelare l’integrità fisica dei lavoratori a contatto con il pubblico e dunque a rischio contagio prevalga sull’eventuale interesse del prestatore di fruire di un diverso periodo di ferie”.

Il provvedimento del Giudice del Lavoro.

Il Giudice con ordinanza del 19 marzo 2021 rigetta il ricorso non ritenendo sussistenti né il fumus boni juris, né il periculum in mora e fondando la sua decisione su una serie di importanti ed interessanti principi enunciati nel provvedimento in esame.

Il primo è quello secondo il quale il datore di lavoro è tenuto, ex art. 2087 c.c. a salvaguardare la salute dei suoi dipendenti sul presupposto che gli stessi svolgono tutti mansioni che li obbligano ad avere contatti frequenti con il pubblico, con il conseguente alto rischio di venire contagiati sul luogo di lavoro.

Ritiene ancora il Giudicante che “essendo ormai nota l’efficacia del vaccino per cui è causa ….omissis, ed essendo notorio il drastico calo dei decessi causati dal predetto virus fra coloro che si sono vaccinati…”, primi fra tutti proprio il personale sanitario e gli ospiti delle RSA, ritenendo quindi alto il rischio per la salute che si porrebbe a carico dei lavoratori ove questi, poiché non vaccinatisi continuassero ad operare alle predette condizioni, ha pronunciato nel senso di ritenere l’esigenza di tutelare la salute prevalente sull’interesse del prestatore di lavoro ad usufruire di un diverso periodo di ferie.

Il ricorso, infine, è stato altresì rigettato sul presupposto che non vi fosse prova alcuna della ipotizzata minaccia del datore di lavoro, pure contestata dai ricorrenti, di non retribuire il personale o addirittura di licenziarlo.

di Samantha Soricone Samantha-Soricone

*Avvocato matrimonialista del Foro di Roma

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