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Legittimo escludere dall’asilo i figli dei “no-mask”

IL CASO. Il Comune di Modena, Settore Servizi Educativi, esclude dalla frequentazione rispettivamente della scuola d’infanzia e del nido di infanzia due fratelli minori, pur garantendo, nel provvedimento medesimo che i rispettivi istituti avrebbero individuato per i due bambini una collocazione alternativa che permettesse loro la fruizione dei servizi scolastici.

Il motivo posto a sostegno del provvedimento di esclusione risiede, secondo il Comune, nella violazione da parte dei genitori dei due bambini del “patto di responsabilità reciproca”, costituente parte integrante del Protocollo di Salute e Sicurezza nelle Scuole Covid 19 del 28 agosto 2020, sottoscritto fra la scuola dagli stessi frequentata e da tutti i genitori degli iscritti in forza del quale ciascun genitore si impegnava “ad adottare, anche nei luoghi e nei tempi della giornata che il figlio non trascorre a scuola comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio”.

Nel caso di specie, secondo quanto risultato dai verbali della Polizia Municipale depositati in Giudizio dal Comune di Modena, i due genitori avevano partecipato più volte a manifestazioni di piazza senza l’uso delle mascherine, pur trovandosi in situazioni di assembramento.

IL RICORSO AL TAR DEI GENITORI DEI DUE BAMBINI. Avverso il suddetto provvedimento, i genitori dei due minori ricorrono al TAR dell’Emilia Romagna chiedendo l’annullamento del provvedimento previa sospensione della efficacia dello stesso.

L’ORDINANZA DEL TAR DELL’EMILIA ROMAGNA. Il TAR dell’Emilia Romagna dà ragione al Comune di Modena rigettando il ricorso dei due genitori e compensando le spese di lite.

Le motivazioni poste a sostegno della ordinanza di rigetto in esame risiedono nella inesistenza delle esigenze cautelari pure sostenute dai genitori.

Il Tribunale Amministrativo infatti non ritiene sussistenti né il fumus boni iuris, né il periculum in mora.

Quanto al primo dei due presupposti, secondo i Giudici i genitori hanno consapevolmente violato il Patto sottoscritto con la scuola – sulla qualificazione giuridica del quale il Giudice stesso soprassiede.

Aggiungono poi gli stessi Giudicanti che, proprio quel patto mirava alla tutela di valori inderogabili e fondamentali garantiti dalla Costituzione, quali l’art. 2 (con riguardo alla solidarietà fra gli individui posta a base della convivenza sociale) e l’art.32 (tutela della salute sia quale diritto fondamentale dell’individuo che quale interesse della collettività) della Carta Costituzionale e fanno, infine, riferimento all’art. 2087 c.c. che disciplina la tutela delle condizioni di lavoro nell’esercizio dell’impresa nonché all’art. 7 del Dlgs 65/2017 che concerne i compiti degli Enti locali in merito alla gestione dei Servizi Educativi nelle Scuole per l’infanzia.

Quanto al periculum in mora, il Giudice amministrativo ne esclude appieno la sussistenza sulla base di una duplice considerazione: da un lato la prevalenza dell’interesse pubblico al contenimento della Pandemia in corso, che richiede l’adozione di misure volte alla limitazione della diffusione del contagio e, dall’altro, la circostanza che l’Amministrazione comunale aveva comunque assicurato ai genitori una possibile alternativa che garantisse la fruizione dei servizi scolastici da parte dei due minori in questione.

In conclusione, ritengono i giudici emiliani che l’amministrazione comunale abbia operato correttamente posto che i provvedimenti dalla stessa adottati richiamano e mirano al rispetto da parte del cittadino di norme nazionali finalizzate al contrasto della Pandemia da Covid19 in corso ed in particolare il DPCM attuativo del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 contenente “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19” convertito nella L. 74/2020.

di Samantha-SoriconeSamantha Soricone

Avvocato matrimonialista del Foro di Roma

foto: https://pixabay.com/it/users/tjena-2204219/

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