Segnala un evento
HomeIn primo pianoAl “bamboccione” niente assegno di mantenimento, al limite, solo il reddito di...

Al “bamboccione” niente assegno di mantenimento, al limite, solo il reddito di cittadinanza

Il caso.  mantenimento

In un procedimento di divorzio giudiziale, la ex moglie chiede disporsi a carico dell’ex marito un assegno di mantenimento per la figlia trentacinquenne, con diploma di estetista.

Il marito si oppone contestando la domanda sul presupposto dell’età della figlia e della circostanza che, nonostante il conseguimento di un titolo professionale, la figlia non si fosse mai adoperata per entrare fattivamente e stabilmente nel mondo del lavoro.

In primo e secondo grado le domande del padre in punto di mantenimento della figlia maggiorenne vengono rigettate, sia pur con una attenuazione in sede di gravame del quantum da versare a titolo di assegno della figlia.

Così il padre decide di ricorrere in Corte di Cassazione.

Gli Ermellini, con ordinanza n. 38366 del 3 dicembre 2021, danno ragione al padre.

I MOTIVI POSTI A BASE DEL PROVVEIDMENTO IN ESAME

Nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione il padre lamenta, in sostanza, che la Corte d’Appello non aveva tenuto in alcun conto la circostanza del possesso da parte della figlia di un titolo professionale idoneo a rendere la stessa economicamente autosufficiente, se ben utilizzato, ed aveva invece fondato la sua decisione sulla mancata assoluzione da parte del padre dell’onere probatorio circa la sufficienza o meno dei guadagni della figlia.

La Corte nell’accogliere il ricorso del padre ed ex marito si uniforma ai due seguenti principi di diritto: 1) In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l’esclusione del relativo diritto…omissis… sono integrati: dall’età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età via via più elevata dell’avente diritto si accompagna….omissis il venir meno del diritto al conseguimento; dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e del suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro”: 2) “Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia reperito, spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non è l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati al dare sostegno al reddito…omissis…”.

In altre parole, se il figlio ampiamente maggiorenne non dimostri di essersi attivato, sfruttando i suoi titoli professionale al fine di entrare e rimanere nel mondo del lavoro, allo stesso non spetta più essere mantenuto dai genitori, residuando, al massimo, il diritto per lo stesso a forme di sostegno sociale del reddito, quali ad esempio, il reddito di cittadinanza.

  Samantha-SoriconeAvv. Samantha Soricone

Avvocato matrimonialista del Foro di Roma

foto: pixabay

divorzio mantenimento corte di cassazione tribunale

SCRIVI UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento!
Inserisci il tuo nome

- Advertisment -

più popolari