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Riforma Cartabia in materia di diritto di famiglia: domanda di separazione e di divorzio in un unico atto

In data di ieri, 1° marzo 2023, è entrata in vigore la c.d. “Riforma Cartabia” che ha innovato, fra gli altri, i procedimenti in materia di separazione, divorzio e minori.

Introdotto ex novo nel codice di procedura civile, all’interno del Libro II, subito dopo il Titolo IV^, un nuovo Titolo IV bis denominato “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”.

In esso i procedimenti di separazione e divorzio hanno subìto, almeno sulla carta, un’accelerazione dei tempi processuali necessari per addivenire alla decisione.

In questa ottica viene meno la ormai storica struttura bi-fasica del procedimento per separazione e divorzio, che vedeva una prima parte svolgersi dinanzi al Presidente del Tribunale, in cui lo stesso, sulla base di una istruttoria sommaria, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti in materia di assegnazione del domicilio coniugale, mantenimento del coniuge e dei figli ed una successiva, a cognizione piena, dinanzi al Giudice istruttore fino alla emanazione della pronuncia definitiva.

Con la riforma Cartabia le parti dovranno svolgere tutte le loro difese e provvedere alle produzioni documentali già nell’atto introduttivo ed il Giudice dovrà fissare l’udienza di comparizione delle parti entro novanta giorni dal deposito del ricorso.

Nell’ipotesi di pregiudizio irreparabile o imminente, il Giudice potrà emettere i c.d. provvedimenti indifferibili sia nell’interesse della prole che delle parti.

Competente a decidere sulla separazione o sul divorzio, altra novità importante, è il Giudice del luogo in cui ha la residenza abituale il minore e tale competenza permane anche per l’ipotesi di allontanamento non autorizzato del minore da parte di uno dei due genitori, purché non sia decorso un anno dallo stesso.

Il minore che ha compiuto i dodici anni e anche di età inferiore, se ritenuto capace di discernimento, potrà sempre essere ascoltato dal Giudice ed allo stesso potrà essere nominato un tutore o un curatore speciale (a seconda se sia stata disposta la decadenza dalla responsabilità genitoriale o la limitazione della stessa).

Fra le maggiori novità proprio in tema di riduzione dei tempi processuali vi è sicuramente l’art. 473 bis 49 che prevede il c.d. cumulo delle domande di separazione e divorzio.

In altre parole nel ricorso con il quale si introduce la domanda di separazione si potrà contestualmente procedere alla domanda di divorzio ed indicare le relative condizioni.

Al passaggio in giudicato della sentenza di separazione saranno automaticamente procedibili le domande relative alla istanza di divorzio.

Ciò vuol dire che non sarà più necessario per le parti attendere sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale prima di proporre la domanda di divorzio, con un evidente risultato sotto l’aspetto della economia processuale.

Sulla carta i presupposti per uno snellimento delle procedure ed una riduzione dei tempi processuali ci sono tutti.

Vedremo se la riforma “Cartabia” terrà anche sul campo, nel momento dell’attuazione pratica delle norme dalla stessa introdotta.

Questo è l’auspicio.

Samantha-SoriconeAvv. Samantha Soricone

Avvocato matrimonialista del Foro di Roma

Riforma Cartabia

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