Cos’è il piano genitoriale
La Riforma Cartabia punta l’attenzione sulla responsabilità genitoriale ed educativa della coppia, che prima di chiudere la propria relazione deve aver trovato una convergenza essenziale sul progetto educativo per i propri figli.
Lo strumento utilizzato per questo obiettivo è il piano genitoriale, (art. 473 bis 12 comma 4 c.p.c.), che deve essere allegato al ricorso introduttivo e anche nella comparsa del convenuto a pena di decadenza.
Qual è il contenuto obbligatorio
Il contenuto obbligatorio ed indispensabile del piano genitoriale è indicato dal legislatore, e prevede che ciascuna delle parti rendiconti al Giudice gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative a:
- scuola,
- percorso educativo,
- attività extrascolastiche,
- frequentazioni abituali,
- vacanze normalmente godute.
Nel caso in cui non vi sia accordo sul progetto educativo per i figli, interviene il Giudice.
Quando adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti, il Giudice può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dai genitori.
Il consiglio è di preparare attentemente il piano genitoriale, cercando di descrivere il progetto educativo complessivo dei figli.
Cosa inserire nel piano genitoriale
Il Consiglio Nazionale Forense alcuni Tribunali hanno elaborato delle linee guida per la redazione del piano genitoriale, a cui si può far riferimento.
I principi generali sono quelli che regolano la genitorialità (affidamento condiviso, coppia genitoriale, modalità delle decisioni, accesso reciproco alle informazioni) e i diritti dei figli (bi-genitorialità, non essere manipolati o coinvolti nelle discussioni dei genitori e non ricevere informazioni denigranti squalificanti, o fungere da messaggeri tra i genitori),
Inoltre, un piano genitoriale dovrebbe contenere appositi capitoli dedicati alle seguenti tematiche:
- istruzione: scelta della scuola (pubblica o privata), del doposcuola, dell’educazione speciale e dell’istruzione a casa, delle attività extracurricolari con relativa ripartizione dei costi tra i genitori;
- salute: visite mediche, decisioni da assumere, operatori sanitari di riferimento, ripartizione delle spese mediche;
- religione: scelte sull’istruzione religiosa, e delle eventuali spese da sostenere;
- comunicazione: contatti telefonici, trasferimento delle informazioni rilevanti, contatto tramite internet, costi del cellulare, utilizzo di internet e controllo su programmi e accesso;
- persone che si occupano del minore: nonni, babysitter etc…;
- risoluzione delle controversie ed eventuale utilizzo della mediazione familiare;
- spostamenti del minore da un’abitazione all’altra;
- piano settimanale per le frequentazioni (con opportuno schema settimanale che regola il
- tempo trascorso con l’uno o con l’altro genitore);
- vacanze, giorni festivi, compleanni di famiglia e date significative;
- deduzioni fiscali e ripartizione tra i genitori.
- Quali conseguenze per chi non rispetta il piano genitoriale
Il piano genitoriale proposto dal Giudice, sulla base dei resoconti preparati dalle parti, diventa vincolante per i genitori, che si impegnano ad osservarne il contenuto.
Il mancato rispetto delle misure previste nel piano genitoriale può essere sanzionato.
Il legislatore ha voluto introdurre un rimedio giurisdizionale concretamente attivabile quando uno dei due genitori è costretto a fare i conti con gli inadempimenti dell’altro. Se uno dei genitori si rende responsabile di “gravi inadempienze, anche di natura economica o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale”, il Giudice può (art. 473-bis 39 c.p.c.):
A.modificare d’ufficio i provvedimenti in vigore;
B.adottare anche congiuntamente le seguenti sanzioni:
1.ammonimento del genitore inadempiente;
2.individuazione ai sensi dell’art. 614 bis di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza o per ogni giorno di ritardo nell’attuazione del provvedimento;
3.condanna del genitore inadempiente ad una sanzione amministrativa pecuniaria;
4.condanna del genitore inadempiente al risarcimento del danno nei confronti dell’altro genitore o anche d’ufficio del minore.
Avv. Maria Pia Capozza
Esperta in diritto canonico matrimoniale, penale, patrimoniale
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